Capo II
Art. 63
In vigore dal 24 ago 1979
È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato relative alla navigazione interna che concernono la navigazione lacuale, fluviale, sui canali navigabili e su idrovie; i porti lacuali e di navigazione interna ed ogni altra attività riferibile alla navigazione stessa che si svolge nell'ambito territoriale della regione.
Le predette funzioni comprendono, tra l'altro: l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l'occupazione e l'uso di aree ed altri beni nelle zone portuali, lacuali e fluviali, la rimozione dei materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore.
Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie operanti in questa materia.
Alla regione sono inoltre delegate le seguenti altre funzioni amministrative:
a) determinazione, d'intesa con i compartimenti marittimi, di zone di navigazione promiscua;
b) iscrizione, in apposito elenco, delle imprese autorizzate a costruire navi idonee alla navigazione interna;
c) tenuta dei registri per l'iscrizione delle navi e galleggianti con il rilascio delle relative licenze di navigazione e aggiornamento dei registri stessi in relazione alle successive variazioni di proprietà, costituzione od estinzione di altri diritti reali;
d) rimozione di materiali sommersi in acque interne che possono arrecare intralci o pericolo alla navigazione;
e) sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-63