Art. 67
Capo II

Art. 67

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In vigore dal 24 ago 1979
Quando i provvedimenti di cui al precedente siano assunti da un'autorità individuale deve essere preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-67