Art. 66
Capo II

Art. 66

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In vigore dal 24 ago 1979
Le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente , che sono prese in sede diversa dal Consiglio dei Ministri, sono adottate con la partecipazione di un rappresentante dell'Amministrazione regionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-66