Capo II

Art. 61

In vigore dal 24 ago 1979
È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di linee ferroviarie in concessione, anche in gestione commissariale governativa, da effettuarsi con l'assenso della stessa regione previo il risanamento tecnico ed economico da parte dello Stato. La regione partecipa al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-61

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