Capo IV
Art. 49
In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione:
a) le funzioni esercitate istituzionalmente dalle camere di commercio in materia di artigianato;
b) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato.
Sono altresì delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato.
Per la regione trova applicazione l'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-49