Capo II

Art. 47

In vigore dal 24 ago 1979
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell' dello statuto speciale della Sardegna, le funzioni amministrative in materia di: a) promozione di attività ricreative e sportive; b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche; c) rifugi montani, campeggi ed altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-47

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Art. 47 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo