Capo II
Art. 47
In vigore dal 24 ago 1979
Sono attribuite ai comuni, ai sensi dell' dello statuto speciale della Sardegna, le funzioni amministrative in materia di:
a) promozione di attività ricreative e sportive;
b) gestione di impianti e servizi complementari alle attività turistiche;
c) rifugi montani, campeggi ed altri esercizi ricettivi extra-alberghieri.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-47