Titolo III

Art. 43

In vigore dal 24 ago 1979
Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative relative: a) alla vigilanza sull'applicazione dei provvedimenti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo; b) alla istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto; c) all'impianto ed alla gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti orto-floro-frutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici, ad eccezione dei mercati alla produzione; d) alla fissazione degli orari di apertura e chiusura dei negozi, dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, ed alle relative sanzioni amministrative; e) all'applicazione delle sanzioni da comminare agli operatori che svolgono attività all'ingrosso fuori dei mercati; f) all'autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del C.I.P.E., alla installazione di distributori di carburanti nel territorio comunale, ad eccezione di quelli installati sulle autostrade; g) all'autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste. Resta ferma la potestà della regione di fissare, con legge, criteri generali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente. Sono soppressi i pareri delle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato sulle proposte dei comuni in merito: a) alla chiusura settimanale obbligatoria dei pubblici esercizi ed alla variazione e deroga della medesima; b) all'applicazione della disciplina degli orari dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio; c) all'applicazione dell'orario degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-43

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Art. 43 Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. | Portale Normativo