Capo V
Art. 54
In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione.
Sono altresì trasferite alla regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura.
La regione conferisce la qualifica di utente di motore agricolo e provvede alla disciplina amministrativa del settore.
Ferme restando le competenze degli UTIF sono delegate alla regione le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti:
a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;
b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA;
c) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazioni delle relative zone di produzione.
Lo Stato si avvale anche della collaborazione della regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-54