Art. 54
Capo V

Art. 54

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In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione le funzioni di promozione e di agevolazione delle produzioni agricole per la cellulosa; restano ferme le competenze dell'Ente cellulosa e carta per interventi sul mercato della carta e per il relativo approvvigionamento anche all'estero nonché per l'attività necessaria di ricerca e sperimentazione. Sono altresì trasferite alla regione le funzioni amministrative di assistenza agli utenti di motori agricoli, di formazione e di insegnamento tecnico-pratico per gli agricoltori per l'incremento e la diffusione della meccanizzazione agricola, nonché i servizi ed i controlli che non siano di competenza del Ministero delle finanze riguardanti il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura. La regione conferisce la qualifica di utente di motore agricolo e provvede alla disciplina amministrativa del settore. Ferme restando le competenze degli UTIF sono delegate alla regione le funzioni dei comitati di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni. È delegato alla regione l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti: a) la promozione e l'orientamento dei consumi alimentari, la rilevazione e il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare; b) l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati che non siano riservati all'AIMA; c) il controllo di qualità dei prodotti agricoli e forestali e delle sostanze ad uso agrario e forestale, ferma la competenza statale ad adottare i provvedimenti di riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origine e tipiche e di delimitazioni delle relative zone di produzione. Lo Stato si avvale anche della collaborazione della regione per la repressione delle frodi nella lavorazione e nel commercio dei prodotti agricoli.
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