Art. 49
Capo IV

Art. 49

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In vigore dal 24 ago 1979
Sono trasferite alla regione: a) le funzioni esercitate istituzionalmente dalle camere di commercio in materia di artigianato; b) le funzioni esercitate dall'ENAPI per gli aspetti concernenti l'artigianato. Sono altresì delegate le funzioni della sezione autonoma commerciale dell'ENAPI per i prodotti dell'artigianato. Per la regione trova applicazione l'ultimo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-06-19;348#art-49