Art. 6
In vigore dal 27 mag 1979
Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato non trasferite con il presente decreto nelle materie indicate nell'art. 17, lettera f), dello statuto sono esercitate dall'amministrazione regionale secondo le direttive del Governo dello Stato.
Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente lo Stato verserà alla regione la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale necessaria per la realizzazione delle attività stesse.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-16;143#art-6