Art. 2

In vigore dal 27 mag 1979
Le funzioni amministrative relative all'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo precedente concernono i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studiò o diploma di istruzione secondaria, superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-16;143#art-2

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