Art. 1

In vigore dal 27 mag 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2; Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro; Decreta: . Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nella materia riflettente l'istruzione artigiana e professionale sono svolte, nel territorio della regione siciliana, dall'amministrazione regionale a norma dello art. 20 in relazione all'art. 17, lettera b), dello statuto. Rientrano altresì nella competenza dell'amministrazione regionale i compiti svolti, nel territorio della regione siciliana, nella materia di cui al comma precedente dall'Istituto nazionale per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-16;143#art-1

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