Art. 3
In vigore dal 27 mag 1979
Sono in particolare comprese tra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative all'organizzazione di corsi degli informatori socio-economici previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione ed all'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche; ai cantieri di lavoro e ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modifiche.
Gli enti pubblici per svolgere attività volontarie inerenti all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso dell'amministrazione regionale, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1979-02-16;143#art-3