Art. 8

In vigore dal 27 mag 1979
Fino a quando sarà provveduto alla globale revisione della vigente normativa di attuazione dello statuto in materia finanziaria, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 12, punto 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è assicurata alla regione la corresponsione della quota - già a carico del soppresso fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori - di cui allo art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonché la continuità degli interventi finanziari disposti dallo Stato in Sicilia nelle materie oggetto del presente decreto, mediante l'accreditamento alla regione di somme pari alla media risultante da quanto erogato in Sicilia nel triennio antecedente alla entrata in vigore del presente decreto, aumentata del 10% annuo.
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Art. 8 Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia | Portale Normativo