Art. 1
In vigore dal 8 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri;
Visto l' della suddetta legge n. 1265/1960;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, e successive modificazioni, che ha approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri;
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È approvato il nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri secondo il testo allegato al presente decreto, firmato dal Ministro delle finanze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 settembre 1978
PERTINI
ANDREOTTI - MALFATTI -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1978
Registro n. 42 Finanze, foglio n. 33
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-rd-1