Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 gen 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265, e successive modificazioni, concernente l'istituzione del Fondo di assistenza per i finanzieri; Visto l' della suddetta legge n. 1265/1960; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, e successive modificazioni, che ha approvato lo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri; Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico È approvato il nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri secondo il testo allegato al presente decreto, firmato dal Ministro delle finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 settembre 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 1 dicembre 1978 Registro n. 42 Finanze, foglio n. 33

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-rd-1