StatutoCapo V

Art. 28

Vigilanza

In vigore dal 22 dic 1978
Il Fondo di assistenza per i finanzieri è posto sotto la vigilanza del Ministro delle finanze, il quale può impartire direttive di massima per la impostazione del programma annuale di assistenza dell'ente, ordinare ispezioni sulla gestione finanziaria e sull'amministrazione del patrimonio sia a mezzo di funzionari del Ministero delle finanze sia con richiesta, allo stesso fine, alla Ragioneria generale dello Stato, a norma dell' della legge 26 luglio 1939, n. 1037; chiedere in qualsiasi momento al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori dati, notizie e documenti sull'attività e sulle risultanze di gestione; variare le percentuali di assegnazione delle entrate correnti ai vari capitoli di spesa, su proposta motivata dallo stesso consiglio di amministrazione, fermo restando il disposto del penultimo comma dell' per l'indennità di buonuscita. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 18/12/1978, n. 351 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-28

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo