StatutoCapo VI

Art. 29

Disposizioni transitorie

In vigore dal 22 dic 1978
Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore il 1 gennaio successivo alla data della sua approvazione. Il consiglio di amministrazione, l'ufficio segreteria e la cassa del fondo per le operazioni e scritture contabili e per la formazione del rendiconto generale si conformeranno alle disposizioni dei capi III e IV con inizio dalla stessa data, ristrutturando il bilancio di previsione eventualmente già approvato ai fini della compilazione del rendiconto stesso. Il Ministro delle finanze MALFATTI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-29

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Art. 29 Approvazione del nuovo statuto del Fondo di assistenza per i finanzieri. — Disposizioni transitorie | Portale Normativo