Statuto›Capo VI
Art. 29
Disposizioni transitorie
In vigore dal 22 dic 1978
Le disposizioni del presente statuto entrano in vigore il 1 gennaio successivo alla data della sua approvazione.
Il consiglio di amministrazione, l'ufficio segreteria e la cassa del fondo per le operazioni e scritture contabili e per la formazione del rendiconto generale si conformeranno alle disposizioni dei capi III e IV con inizio dalla stessa data, ristrutturando il bilancio di previsione eventualmente già approvato ai fini della compilazione del rendiconto stesso.
Il Ministro delle finanze
MALFATTI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-09-26;775#art-s-29