Art. 5

In vigore dal 15 giu 1978
A coloro che si trovino nelle condizioni previste dall' sono estesi i benefici in materia di collocamento al lavoro e di assegnazione di alloggi popolari, disposti in favore dei profughi e dei rimpatriati con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive integrazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-02;273#art-5

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Art. 5 Misure assistenziali a favore dei cittadini italiani che si trasferiscono dalla Jugoslavia, ai sensi dell'art. 3 del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, firmato a Osimo il 10 novembre 1975. | Portale Normativo