Art. 5
5 / 8In vigore dal 15 giu 1978
A coloro che si trovino nelle condizioni previste dall' sono estesi i benefici in materia di collocamento al lavoro e di assegnazione di alloggi popolari, disposti in favore dei profughi e dei rimpatriati con il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e successive integrazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-02;273#art-5