Art. 2
In vigore dal 15 giu 1978
A coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo precedente e che ne facciano richiesta, dichiarando sotto la propria responsabilità di non disporre nel territorio nazionale di alloggio, è altresì corrisposto un sussidio straordinario di lire ottomila giornaliere per un periodo massimo di quarantacinque giorni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-02;273#art-2