Art. 3
In vigore dal 15 giu 1978
I minori o inabili privi di congiunti in grado di prestare loro gli alimenti sono ospitati in apposite istituzioni assistenziali, con onere a carico del bilancio del Ministero dell'interno per un periodo non superiore ad un anno. Tale assistenza non è cumulabile con gli interventi di cui agli .
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-02;273#art-3