Art. 8

In vigore dal 15 giu 1978
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 maggio 1978 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - PANDOLFI - PEDINI - SCOTTI - ANSELMI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 21
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-02;273#art-8

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