Art. 8
8 / 8In vigore dal 15 giu 1978
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 maggio 1978
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI - COSSIGA - PANDOLFI - PEDINI - SCOTTI - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 21
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-02;273#art-8