Capo I

Art. 7

In vigore dal 14 apr 1978
Nella prima applicazione del presente decreto all'Università degli studi di Udine sono assegnati i posti di professore e di assistente universitario di ruolo e di personale non insegnante di ruolo di cui alle tabelle A e B. I posti relativi ai professori di ruolo sono prelevati da quelli portati in aumento dall' del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766. Il ruolo degli assistenti è aumentato delle unità previste nell'allegata tabella A. In relazione al disposto dell' della legge 25 ottobre 1977, n. 808, i posti di assistente di cui al precedente comma non sono riassorbibili fino all'entrata in vigore della legge di riforma universitaria e comunque fino al 10 novembre 1983. I ruoli organici del personale non docente sono incrementati dal numero dei posti previsti nell'allegata tabella B. I professori e gli assistenti universitari di ruolo su posti convenzionati, attualmente in servizio presso le facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste, funzionante in Udine, sono inquadrati nel corrispondente ruolo organico statale delle università, restando assegnati alla stessa facoltà e alla stessa disciplina. In corrispondenza degli inquadramenti sono assegnati alla medesima facoltà altrettanti posti di professori da prelevare da quelli portati in aumento dall' del decreto-legge 10 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e, per gli assistenti universitari, sono istituiti altrettanti posti di ruolo. I professori e gli assistenti universitari di ruolo, ivi compresi i vincitori dei concorsi a posti di assistente di ruolo già banditi all'atto dell'entrata in vigore del presente provvedimento, e i professori, incaricati stabilizzati in servizio presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Trieste, funzionante in Udine, sono assegnati alla facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Udine, di cui al precedente , primo comma, n. 1), salvo quanto previsto dal successivo comma. I professori e gli assistenti universitari di ruolo e su posti convenzionati e i professori incaricati stabilizzati presso la facoltà di lingue e letterature straniere, funzionante in Udine, potranno optare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento per ricoprire il medesimo posto o il medesimo insegnamento della stessa materia o di materie affini presso l'Università di Trieste, anche in soprannumero. I contrattisti e gli assegnisti in servizio presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università degli studi di Trieste, funzionante in Udine, a domanda potranno passare all'Università degli studi di Udine. Nella prima applicazione del presente decreto il personale dipendente del consorzio per la costituzione e lo sviluppo degli insegnamenti universitari di Udine, in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto presso la facoltà di lingue e letterature straniere e presso i corsi sdoppiati del biennio propedeutico della facoltà di ingegneria dell'Università di Trieste, funzionanti in Udine, di cui al terzo e quarto comma del precedente , è inquadrato a domanda nel ruolo del personale non docente delle università, degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano, mediante utilizzazione dei posti di cui alla allegata tabella B. L'inquadramento avviene nelle qualifiche iniziali delle carriere corrispondenti alle mansioni per le quali il personale è stato assunto e con riferimento al titolo di studio posseduto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-7

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Art. 7 Norme sulla Universita' statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste. | Portale Normativo