Capo I

Art. 2

In vigore dal 14 apr 1978
Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali di cui al primo comma, n. 5), lettera a), del precedente ha la durata di quattro anni. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella n. 1 annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la laurea in conservazione dei beni culturali. La tabella II è integrata nel senso che la facoltà di lettere e filosofia rilascia anche la laurea in conservazione dei beni culturali. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, sarà stabilito l'ordinamento didattico del corso di laurea relativo alla laurea di cui al precedente comma. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni, la cui attività istituzionale è rilevante in relazione ai contenuti del corso di laurea di cui ai precedenti commi, saranno adeguati per quanto riguarda la previsione dei titoli di studio specifici per l'ammissione, alla carriera direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo