Capo I
Art. 5
In vigore dal 14 apr 1978
Nella prima applicazione del presente decreto, il rettore dell'Università di Udine sarà eletto, ai sensi e con le modalità di cui all' del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1033, n. 1592, e successive integrazioni e modificazioni, dai professori di ruolo componenti i comitati ordinatori o, se costituiti, i consigli di facoltà.
Per tre anni e in ogni caso non oltre l'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario, il rettore può essere esonerato a domanda dall'insegnamento. Egli potrà farsi coadiuvare da un professore di ruolo o fuori ruolo con qualifica di pro-rettore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-5