Capo I

Art. 10

In vigore dal 14 apr 1978
Agli oneri derivanti dal presente capo, ivi compreso un contributo di lire 100 milioni per il funzionamento del comitato tecnico amministrativo di cui al precedente , per una spesa complessiva per il biennio finanziario 1977-78 di lire 11.500 milioni, si provvede in conformità a quanto previsto dall', commi terzo e quarto della legge 8 agosto 1977, n. 546. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-10

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Art. 10 Norme sulla Universita' statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste. | Portale Normativo