Capo III

Art. 26

In vigore dal 14 apr 1978
Il collegio dei revisori dei conti è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, avente qualifica non inferiore a primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione. Il collegio è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e dura in carica quattro anni. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del collegio assistono alle riunioni del consiglio direttivo della Scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-26

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Art. 26 Norme sulla Universita' statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste. | Portale Normativo