Capo III
Art. 24
In vigore dal 14 apr 1978
Al consiglio direttivo spettano le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni ai senati accademici ed ai consigli di amministrazione delle università ed istituti di istruzione superiore.
Esso è composto:
a) dal rettore dell'Università di Trieste che lo presiede;
b) dal direttore della Scuola con funzioni di vicepresidente;
c) dai presidi delle facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e di ingegneria dell'Università di Trieste;
d) da un professore rappresentante dell'I.N.F.N. (Istituto nazionale di fisica nucleare), da un professore rappresentante dell'istituto di alta matematica, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, nominati dai rispettivi presidenti;
e) da un rappresentante del Centro internazionale di fisica teorica di Trieste;
f) da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, nominati dai rispettivi Ministri;
g) da un rappresentante della regione Friuli-Venezia Giulia;
h) da un rappresentante dei professori di ruolo e un rappresentante dei professori incaricati della Scuola;
i) da un rappresentante degli allievi ammessi alla Scuola, eletto annualmente dagli allievi stessi;
l) da un rappresentante del personale non insegnante della Scuola;
m) dal direttore amministrativo della Scuola che esercita le funzioni di segretario del consiglio stesso.
Le rappresentanze di cui alle lettere h), i) ed 1) saranno elette dalle corrispondenti categorie secondo le modalità fissate dall' del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-24