Capo III
Art. 25
In vigore dal 14 apr 1978
Il consiglio della scuola, cui sono attribuite le funzioni di consiglio di facoltà, è composto dal direttore, dai professori di ruolo e fuori ruolo assegnati alla Scuola, dai professori incaricati della Scuola e da due rappresentanti degli allievi eletti annualmente dagli allievi della Scuola.
La partecipazione delle predette componenti è disciplinata in conformità a quanto disposto dall' del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, in materia di consiglio di facoltà.
Nella prima fase istitutiva della Scuola e finché ad essa non saranno stati chiamati almeno tre professori di ruolo, le funzioni del consiglio della Scuola sono svolte da un comitato ordinatore composto da tre professori di ruolo designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-25