Capo III
Art. 27
In vigore dal 14 apr 1978
L'ordinamento amministrativo e didattico della Scuola, nonché ogni altra norma necessaria al suo funzionamento, salvo quanto disposto dal presente capo, saranno stabiliti con lo statuto.
Alla predisposizione dello statuto di cui al precedente comma e all'espletamento delle funzioni del comitato direttivo fino all'insediamento dello stesso comitato, provvederà un apposito comitato tecnico, nominato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell' della legge 28 luglio 1967, n. 641.
Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-03-06;102#art-27