Art. 3

In vigore dal 10 nov 1977
Sono considerate valide le domande di indennizzo già presentate al Ministero del tesoro ancorchè dichiarate inammissibili per tardività o respinte in applicazione dell'ultimo comma dell' della legge 18 marzo 1958, n. 269. La liquidazione o riliquidazione degli indennizzi è deliberata dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-28;772#art-3

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Art. 3 Rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella ex zona B/MIL di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269 e delle modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge (art. 6 della legge 14 marzo 1977, n. 73). | Portale Normativo