Art. 5
In vigore dal 10 nov 1977
Rimangono ferme le disposizioni della legge 18 marzo 1958, n. 269, e successive modificazioni, che non sono incompatibili con quelle del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-28;772#art-5