Art. 1

In vigore dal 10 nov 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione, Visto l', secondo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73; Consultata la giunta regionale Friuli-Venezia Giulia: Sentita la Commissione parlamentare prevista dall', secondo comma, della legge sopra citata; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: . I coefficienti di cui all' della legge 18 marzo 1958, n. 269, modificati dalla legge 6 marzo 1968, n. 193, inerenti l'indennizzo dei beni, diritti ed interessi italiani situati nella zona B del già territorio libero di Trieste vengono rideterminati nella seguente misura: 15 sino al valore di L. 200.000 al 1938; 37 sul valore eccedente e fino a 2 milioni al 1938; 18 sul valore eccedente lire 2 milioni al 1938. Le somme riscosse in base alle precedenti leggi 18 marzo 1958, n. 269, 2 marzo 1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193, sono considerate come acconti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-28;772#art-1

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Art. 1 Rideterminazione dei coefficienti di maggiorazione degli indennizzi per beni, diritti ed interessi situati nella ex zona B/MIL di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 269 e delle modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della stessa legge (art. 6 della legge 14 marzo 1977, n. 73). | Portale Normativo