Art. 1
1 / 6In vigore dal 10 nov 1977
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione, Visto l', secondo comma, della legge 14 marzo 1977, n. 73;
Consultata la giunta regionale Friuli-Venezia Giulia:
Sentita la Commissione parlamentare prevista dall', secondo comma, della legge sopra citata;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
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I coefficienti di cui all' della legge 18 marzo 1958, n. 269, modificati dalla legge 6 marzo 1968, n. 193, inerenti l'indennizzo dei beni, diritti ed interessi italiani situati nella zona B del già territorio libero di Trieste vengono rideterminati nella seguente misura:
15 sino al valore di L. 200.000 al 1938;
37 sul valore eccedente e fino a 2 milioni al 1938;
18 sul valore eccedente lire 2 milioni al 1938.
Le somme riscosse in base alle precedenti leggi 18 marzo 1958, n. 269, 2 marzo 1963, n. 387 e 6 marzo 1968, n. 193, sono considerate come acconti.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-28;772#art-1