Art. 2

In vigore dal 10 nov 1977
L'ultimo comma dell' della legge 18 marzo 1958, n. 269, è sostituito dal seguente: "Sono esclusi dall'indennizzo coloro che alla data del 1 giugno 1940 erano cittadini italiani e avevano la loro residenza nella zona B del già territorio libero di Trieste ed i loro discendenti nati dopo il 1 giugno 1940, che avendo conservato la loro residenza nel predetto territorio alla data del 3 aprile 1977 non si trasferiscano in Italia nei termini e con le modalità previste dall' del trattato di Osimo del 1 novembre 1975 e dall'allegato VI del trattato stesso".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-28;772#art-2

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