Art. 3
3 / 6In vigore dal 10 nov 1977
Sono considerate valide le domande di indennizzo già presentate al Ministero del tesoro ancorchè dichiarate inammissibili per tardività o respinte in applicazione dell'ultimo comma dell' della legge 18 marzo 1958, n. 269.
La liquidazione o riliquidazione degli indennizzi è deliberata dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 269.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-28;772#art-3