Art. 6
In vigore dal 14 lug 1978
La speciale indennità mensile di cui al secondo comma dell'art. 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è stabilita entro un massimo di L. 36.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1206#art-6