DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA·n. 1206·16 settembre 1977
Nuova disciplina del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Vigente dal 29 giugno 1978 11 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'
Art. 2L'indennità di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima località, non è
Art. 3Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere pi
Art. 4Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo aggiunto o del ruolo ad esaurimento
Art. 5Al personale che, per lo svolgimento delle proprie funzioni, abbia frequente necessità di
Art. 6La speciale indennità mensile di cui al secondo comma dell'art. 14 delle disposizioni sull
Art. 7L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia od altri
Art. 8Le spese di imballaggio, presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'iti
Art. 9Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 19 delle disposizioni sulle
Art. 10Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica
Art. 11Le disposizioni di cui al presente decreto hanno validità a decorrere dal 1 settembre 1977