Art. 2

In vigore dal 14 lug 1978
L'indennità di trasferta, in caso di missioni continuative in una medesima località, non è soggetta a riduzioni percentuali in conseguenza della sua durata e cessa dopo duecentoquaranta giorni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1206#art-2

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