Art. 10
In vigore dal 14 lug 1978
Nel caso di trasferimento con autovetture di proprietà compete una indennità chilometrica ragguagliata a 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo.
Per il trasferimento della famiglia con le stesse autovetture, ove non ricorra l'applicazione del sesto comma dell'art. 18 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, in aggiunta all'indennità prevista per il capo famiglia compete, per ciascuno dei familiari, quella di cui al primo comma dell'art. 12 delle disposizioni medesime.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1206#art-10