Art. 6
6 / 11In vigore dal 14 lug 1978
La speciale indennità mensile di cui al secondo comma dell'art. 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è stabilita entro un massimo di L. 36.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1206#art-6