Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 14 lug 1978
La speciale indennità mensile di cui al secondo comma dell'art. 14 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, è stabilita entro un massimo di L. 36.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-09-16;1206#art-6