Accordo

Art. 10

Clausole generali

In vigore dal 14 feb 1978
. Clausole generali 10.1. Entrata in vigore. Il presente accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. 10.2. Durata dell'accordo. La durata dell'accordo sarà di 25 anni a partire dalla data d'entrata in esercizio del sistema. Alla scadenza di tale termine l'accordo potrà essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso scritto all'altra Parte inviato con un anticipo di due anni. IN FEDE DI QUANTO SOPRA, i plenipotenziari hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO in Roma, il 27 maggio 1970, in duplice originale, nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Franco M. MALFATTI Per il Governo della Repubblica Algerina democratica e popolare Abdelkader ZAIBEK
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-02;1020#art-a-10

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Art. 10 Esecuzione di tre accordi internazionali in materia di cavi per telecomunicazioni tra la Repubblica italiana e le Repubbliche araba unita, algerina e di Albania, firmati rispettivamente a Roma il 7 giugno 1969 e il 25 giugno 1970, a Roma il 27 maggio 1970 ed a Tirana il 14 luglio 1970. — Clausole generali | Portale Normativo