Accordo
Art. 9
Condizioni tariffarie per il traffico terminale telefonico telegrafico e telex - Contabilità
In vigore dal 14 feb 1978
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Condizioni tariffarie per il traffico terminale telefonico telegrafico e telex - Contabilità
9.1. Le due Amministrazioni attiveranno il servizio automatico tra gli abbonati dei due Paesi.
9.2. Ciascuna amministrazione conserverà i propri introiti per un periodo di tre anni a far data dall'entrata in servizio del cavo sottomarino, rimanendo provvisoriamente escluso lo scambio dei conti.
9.3. Se al termine del predetto periodo il traffico sarà
sbilanciato in proporzione superiore al 10%, il principio della locazione dei circuiti sarà mantenuto in vigore. Il regolamento dei conti relativi a tale traffico terminale si limiterà ai canoni di locazione dei circuiti in eccedenza, in un senso o nell'altro, della relazione di traffico Italia-Algeria.
Per il calcolo del canone annuale di locazione si terrà conto:
della parte sottomarina; del centro internazionale sulla base delle tariffe CEPT; di un percorso terrestre di equivalente lunghezza per ognuno dei due Paesi, fissato forfettariamente a 150 km per attenuare l'incidenza di tale percorso terrestre sul calcolo dei canoni di locazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-02;1020#art-a-9