Art. 1

In vigore dal 14 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri e di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi internazionali a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 14, 10, e 8 degli accordi stessi: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba unita per la realizzazione di un cavo telefonico tra i due Paesi, firmato a Roma il 7 giugno 1969, e protocollo di modifica dell'accordo di cui sopra, firmato a Roma il 25 giugno 1970; b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare per la realizzazione di un sistema di telecomunicazioni in cavo sottomarino tra i due Paesi e del protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 27 maggio 1970; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Albania per il ripristino del cavo coassiale Brindisi-Durazzo, firmato a Tirana il 14 luglio 1970.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-02;1020#art-rd-1

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Art. 1 Esecuzione di tre accordi internazionali in materia di cavi per telecomunicazioni tra la Repubblica italiana e le Repubbliche araba unita, algerina e di Albania, firmati rispettivamente a Roma il 7 giugno 1969 e il 25 giugno 1970, a Roma il 27 maggio 1970 ed a Tirana il 14 luglio 1970. | Portale Normativo