Art. 1
In vigore dal 14 feb 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri e di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
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Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi internazionali a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, degli articoli 14, 10, e 8 degli accordi stessi:
a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba unita per la realizzazione di un cavo telefonico tra i due Paesi, firmato a Roma il 7 giugno 1969, e protocollo di modifica dell'accordo di cui sopra, firmato a Roma il 25 giugno 1970;
b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare per la realizzazione di un sistema di telecomunicazioni in cavo sottomarino tra i due Paesi e del protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 27 maggio 1970;
c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare d'Albania per il ripristino del cavo coassiale Brindisi-Durazzo, firmato a Tirana il 14 luglio 1970.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-02;1020#art-rd-1