Art. 2

In vigore dal 14 feb 1978
All'onere relativo all'esecuzione degli accordi indicati nell'articolo precedente si provvede con le disponibilità di bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 8
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-02;1020#art-rd-2

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