Accordo
Art. 10
14 / 14Clausole generali
In vigore dal 14 feb 1978
.
Clausole generali
10.1. Entrata in vigore.
Il presente accordo sarà soggetto a ratifica ed entrerà in vigore
alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
10.2. Durata dell'accordo.
La durata dell'accordo sarà di 25 anni a partire dalla data
d'entrata in esercizio del sistema. Alla scadenza di tale termine l'accordo potrà essere denunciato da ciascuna Parte con un preavviso scritto all'altra Parte inviato con un anticipo di due anni.
IN FEDE DI QUANTO SOPRA, i plenipotenziari hanno firmato il
presente accordo e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO in Roma, il 27 maggio 1970, in duplice originale, nelle
lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
Franco M. MALFATTI
Per il Governo
della Repubblica Algerina
democratica e popolare
Abdelkader ZAIBEK
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-08-02;1020#art-a-10