Art. 4

Ministero dei lavori pubblici

In vigore dal 13 set 1977
Presso il Ministero dei lavori pubblici sono soppressi: a) la "Direzione generale della viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie". Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario o a statuto speciale o alle province autonome di Trento e Bolzano sono esercitate dalla "Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata". Le funzioni attribuite all'ispettorato circolazione e traffico e quelle attribuite all'ispettorato nuove costruzioni ferroviarie sono esercitate dai predetti ispettorati che vengono trasferiti presso la "Direzione generale dell'urbanistica" alla quale è parimenti trasferita la divisione "nuove costruzioni ferroviarie". La divisione "viabilità ordinaria" è soppressa; b) la "Direzione generale delle opere igieniche". Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario od a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, salvo quelle concernenti la tutela delle acque dall'inquinamento e quelle relative al piano regolatore degli acquedotti che sono esercitate dalla Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, pressò la quale è trasferita la divisione piano regolatore generale degli acquedotti. La "divisione edilizia ospedaliera" è soppressa; c) la "Direzione generale dei servizi speciali". Le funzioni della predetta direzione generale non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario od a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla "Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata", salvo quelle concernenti i pronti interventi sui corsi di acqua che sono esercitate dalla "Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici". La divisione "costruzione edifici di culto" è trasferita alla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata. La divisione "consolidamento e trasferimento abitati" e quella "gestione stralcio alloggi economici e popolari" sono soppresse; d) l'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia. Le funzioni del predetto ispettorato non trasferite o delegate alle regioni a statuto ordinario od a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, sono esercitate dalla Direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, presso la quale è trasferita la divisione amministrativa; e) la divisione "affari legislativi e generali relativi alla utilizzazione delle acque pubbliche e dei bacini imbriferi e montani", presso la Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici; il primo ufficio tecnico presso la Direzione generale dell'urbanistica; l'ufficio tecnico presso la Direzione generale dei servizi speciali. Le Direzioni generali dell'urbanistica e dell'edilizia statale e sovvenzionata, con le nuove attribuzioni, assumono rispettivamente la denominazione di Direzione generale del coordinamento territoriale e Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;617#art-4

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Art. 4 Soppressione di uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali. — Ministero dei lavori pubblici | Portale Normativo